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Come funziona la cassa integrazione: guida completa ai sostegni per lavoratori e aziende

La cassa integrazione è un sostegno economico che lo Stato garantisce ai lavoratori quando l'azienda riduce o sospende temporaneamente l'attività. Un aiuto che protegge il posto di lavoro e assicura un reddito durante le difficoltà aziendali.

Aggiornato al 2026-03-15
La cassa integrazione guadagni (CIG) è uno strumento di tutela sociale che garantisce un sostegno economico ai lavoratori dipendenti quando l'azienda attraversa momenti di difficoltà temporanea. Questo sistema permette alle imprese di ridurre l'orario di lavoro o sospendere l'attività senza licenziare i dipendenti.

Storia e origine della cassa integrazione

La cassa integrazione nasce in Italia nel 1941 come misura di emergenza durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel tempo si è evoluta fino alla riforma completa del 2015 con il Decreto Legislativo 148/2015, che ha unificato e semplificato tutte le forme di sostegno al reddito. Questa riforma ha creato tre tipi principali di cassa integrazione: ordinaria, straordinaria e in deroga.

Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO)

La CIGO interviene per cause temporanee e non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore. Si applica quando l'azienda deve ridurre l'attività per eventi transitori come:

- Situazioni meteorologiche avverse (alluvioni, neve, terremoti) - Mancanza di materie prime o energia - Guasti agli impianti - Fluttuazioni del mercato - Altre cause simili non imputabili all'azienda

Possono accedere alla CIGO le aziende industriali con almeno 15 dipendenti e quelle edili con almeno 5 dipendenti. La durata massima è di 13 settimane consecutive, estendibili a 52 settimane nell'arco di due anni.

L'importo dell'assegno di cassa integrazione ordinaria è pari all'80% della retribuzione lorda che il lavoratore avrebbe percepito per le ore non lavorate. Tuttavia, esistono dei massimali mensili stabiliti per il 2025: 1.222,51 euro per retribuzioni fino a 2.320,76 euro mensili, e 1.430,49 euro per retribuzioni superiori.

Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS)

La CIGS interviene in situazioni più gravi e strutturali dell'azienda. Le cause che permettono l'accesso sono:

- Crisi aziendale o settoriale - Riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale - Procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo) - Contratti di solidarietà

Possono accedere le aziende industriali con almeno 15 dipendenti, quelle commerciali con almeno 50 dipendenti e le cooperative con almeno 20 soci lavoratori. La durata massima varia secondo la causale: 12 mesi per crisi aziendale, 24 mesi per riorganizzazione, fino a 36 mesi per procedure concorsuali.

Anche per la CIGS l'importo è pari all'80% della retribuzione con gli stessi massimali della CIGO. Tuttavia, dopo le prime 4 settimane consecutive di trattamento, scatta una riduzione del 20% per i lavoratori con reddito lordo annuo superiore a 23.324,67 euro.

Cassa Integrazione in Deroga

La cassa integrazione in deroga rappresenta uno strumento eccezionale attivato durante emergenze nazionali. È stata utilizzata massicciamente durante la crisi economica del 2008-2009 e durante la pandemia COVID-19 nel 2020-2021. Copre settori e tipologie di aziende normalmente esclusi dalla CIGO e CIGS.

Durante l'emergenza COVID-19, il governo ha introdotto misure straordinarie permettendo l'accesso alla cassa integrazione senza i normali requisiti contributivi e con procedure semplificate. Nel 2020-2021 sono state erogate oltre 4 miliardi di ore di cassa integrazione, coinvolgendo milioni di lavoratori.

Chi paga la cassa integrazione

Il finanziamento della cassa integrazione avviene attraverso contributi versati da imprese e lavoratori all'INPS. Per la CIGO, i datori di lavoro versano un contributo dello 0,30% sulla retribuzione imponibile. Per la CIGS, il contributo è dello 0,90% per le aziende industriali e dello 0,60% per quelle commerciali.

Durante il periodo di cassa integrazione, l'azienda continua a versare i contributi previdenziali calcolati sulla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato normalmente. Questo garantisce la continuità dei diritti pensionistici.

Come si calcola l'importo

Per calcolare l'assegno di cassa integrazione si prende la retribuzione lorda oraria del lavoratore e si moltiplica per le ore non lavorate. Su questo importo si applica l'80%. Il risultato non può superare i massimali stabiliti per legge.

Esempio di calcolo: un operaio con retribuzione lorda di 1.800 euro mensili (circa 10,38 euro l'ora per 40 ore settimanali) che viene messo in cassa integrazione per 20 ore settimanali riceverà: 20 ore x 10,38 euro x 80% = 166,08 euro settimanali di integrazione salariale.

Procedure e tempi di erogazione

La richiesta di cassa integrazione deve essere presentata all'INPS entro termini precisi: 25 giorni dall'inizio del periodo per la CIGO, 25 giorni per la CIGS. L'INPS ha 30 giorni per rispondere alla richiesta di CIGO e 60 giorni per la CIGS.

L'erogazione può avvenire in due modalità: pagamento diretto da parte dell'INPS al lavoratore, oppure conguaglio (l'azienda anticipa l'importo e poi se lo fa rimborsare dall'INPS). La maggior parte delle aziende sceglie il pagamento diretto per evitare problemi di liquidità.

Diritti e doveri durante la cassa integrazione

Il lavoratore in cassa integrazione mantiene il posto di lavoro e tutti i diritti collegati al rapporto di lavoro. Non può essere licenziato per motivi economici durante il periodo di trattamento e per i 90 giorni successivi (180 giorni per aziende con più di 15 dipendenti).

Tuttavia, il lavoratore ha anche dei doveri: deve rimanere disponibile per eventuali richiami al lavoro e non può svolgere altre attività lavorative senza autorizzazione. Chi viola questi obblighi perde il diritto al trattamento.

Effetti su tredicesima, ferie e TFR

La cassa integrazione non interrompe la maturazione di tredicesima, quattordicesima (dove prevista), ferie e trattamento di fine rapporto (TFR). Questi elementi vengono calcolati sulla retribuzione teorica che il lavoratore avrebbe percepito lavorando normalmente.

Per quanto riguarda le ferie, queste continuano a maturare regolarmente. Il lavoratore può anche usufruire delle ferie durante il periodo di cassa integrazione, ma in questo caso non percepirà l'integrazione salariale per le giornate di ferie godute.

Cosa fare in pratica

Se la vostra azienda annuncia l'attivazione della cassa integrazione:

1. Verificate di aver ricevuto comunicazione scritta sui tempi e modalità 2. Controllate che l'azienda abbia effettuato regolarmente gli adempimenti sindacali previsti 3. Conservate tutti i documenti relativi al periodo di sospensione 4. Verificate che i contributi previdenziali vengano regolarmente versati 5. In caso di pagamento diretto INPS, controllate di aver fornito le coordinate bancarie corrette 6. Rimanete sempre reperibili per eventuali richiami al lavoro

Se non ricevete l'integrazione salariale nei tempi previsti, contattate il patronato o i sindacati per verificare lo stato della pratica presso l'INPS.

Esempio pratico

Prendiamo il caso di Marco, operaio in un'azienda metallurgica con 50 dipendenti. L'azienda attraversa una crisi di mercato e decide di richiedere la cassa integrazione straordinaria per 6 mesi, riducendo l'orario di lavoro del 50%. Marco ha una retribuzione lorda di 1.600 euro mensili per 40 ore settimanali (circa 9,23 euro l'ora). Con la riduzione del 50%, Marco lavorerà solo 20 ore a settimana invece di 40. Per le 20 ore non lavorate, Marco riceverà l'integrazione salariale: 20 ore x 9,23 euro x 80% = 147,68 euro settimanali di cassa integrazione. Mensilmente, Marco percepirà: 800 euro di stipendio normale (per le 20 ore lavorate) + circa 640 euro di cassa integrazione = 1.440 euro totali invece dei normali 1.600 euro. La differenza rispetto al salario pieno è di 160 euro al mese. Durante questo periodo, Marco continuerà a maturare contributi pensionistici, ferie e tredicesima come se lavorasse a tempo pieno, e non potrà essere licenziato per motivi economici fino a 180 giorni dopo la fine della cassa integrazione.

Fonti ufficiali

  • D.Lgs. 148/2015
  • INPS Circolare n. 142/2015
  • Ministero del Lavoro DM 83473/2016
  • INPS Messaggio n. 1000/2025